Commisione Antimafia - Inchieste Parlamentari - DDA, DNA e DIA
La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia è stata istituita per la prima volta dal Parlamento italiano nel 1962, con la legge n. 1720, anche se la questione di una lotta oltre che giudiziaria, anche politica e culturale alla mafia, fu posta da alcuni parlamentari già nel 1948, immediatamente dopo la strage di Portella della Ginestra (1° maggio 1947) e i successivi omicidi compiuti da Cosa Nostra nei confronti di sindacalisti agrari in Sicilia.
La prima Commissione, presieduta dall'onorevole Paolo Rossi, costituita nel febbraio del 1963, non tenne alcuna seduta a causa dell'avvenuto scioglimento delle Camere. Alla ripresa dell'attività legislativa la guida della Commissione parlamentare antimafia venne affidata al senatore Donato Pafundi; l'organismo parlamentare iniziò i suoi lavori sulla scia dell'indignazione generata dalla strage di Ciaculli avvenuta cinque giorni dopo la sua costituzione. Il suo compito fu quello di analizzare, limitatamente alla regione Sicilia, la genesi e le caratteristiche del fenomeno mafioso, al fine di produrre le misure necessarie per reprimerne le manifestazioni ed eliminarne le cause. La Commissione, alla cui presidenza dopo il senatore Pafundi si successero, l'onorevole Cattanei e il senatore Carraro, terminò i suoi lavori nel 1976 e vennero pubblicati quarantadue volumi di atti per un totale di circa 30.000 pagine.
La seconda Commissione parlamentare antimafia, presieduta prima dal senatore La Penta e poi dall'onorevole Alinovi, fu istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (legge Rognoni - La Torre), dopo gli omicidi di Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano, del suo autista Rosario Di Salvo (30 aprile), del prefetto di Palermo, generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo (3 settembre).
La Commissione non ebbe poteri di inchiesta e i compiti che le furono attribuiti furono quelli di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa, la conseguente azione dei pubblici poteri ed infine, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. Terminò i suoi lavori nel 1987, allo scadere della IX legislatura. L'organismo parlamentare analizzò i cambiamenti che si realizzarono in Cosa Nostra dopo la sua entrata nel mercato degli stupefacenti, denunciandone la trasformazione eversiva, seguì le prime applicazioni della legge Rognoni - La Torre, effettuò numerose visite in territori particolarmente esposti al problema del fenomeno mafioso e, infine, individuò i primi segnali dell'evoluzione del fenomeno mafioso in Puglia.
La terza Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore Gerardo Chiaromonte, fu istituita con legge 23 marzo 1988, n. 94, e fu dotata di poteri di inchiesta. In quattro anni, produsse ben trentasei relazioni con le quali mirò soprattutto ad adeguare l'impianto legislativo dopo i cambiamenti intervenuti nella struttura dell'organizzazione mafiosa. E' questo l'inizio di quello che può essere definito come il passaggio delle Commissioni parlamentari antimafia da una fase di analisi e conoscenza delle organizzazioni mafiose a quella di sviluppo dell'attività propositiva, sia sul versante legislativo che su quello amministrativo.
La quarta Commissione parlamentare antimafia fu istituita con il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, subito dopo le stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di Via d'Amelio (19 luglio 1992), nelle quali furono uccisi i giudici Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, il giudice Paolo Borsellino e gli agenti delle loro scorte.
Questi eventi criminali resero più reale, nella società politica, economica e civile italiana, la percezione della mafia sia come problema nazionale, sia come concreta minaccia al sistema politico democratico. In quei giorni e in quelle ore, infatti, si stava votando l'elezione del nuovo capo dello Stato. Gli italiani furono colpiti dal numero di vittime (11 persone), dal tipo di vittime (tre giudici, di cui due, Falcone e Borsellino, considerati i simboli della lotta alla mafia e otto giovani agenti di scorta, tra cui una ragazza di soli 22 anni), dalle modalità con cui furono eseguite le stragi (1.000 Kg. di tritolo che fecero saltare alcuni chilometri di autostrada nel primo caso, ed un'autobomba nella città di Palermo, che distrusse un intero palazzo, nel secondo), dal tempo trascorso tra una strage e l'altra (55 giorni). Cosa Nostra, guidata dal gruppo dei Corleonesi, capeggiati da Totò Riina, decise il passaggio da una "coabitazione" con alcuni apparati dello Stato ad un attacco frontale nei confronti delle istituzioni.
La Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Luciano Violante, in diciassette mesi di attività produsse dodici relazioni, realizzò tre forum di approfondimento con specialisti di diversi settori su tematiche determinanti della lotta alla mafia, si adoperò per la creazione di uno spazio internazionale antimafia e, come la Commissione Chiaromonte, avanzò proposte legislative ed amministrative. La Commissione approvò, per la prima volta nella storia del Parlamento repubblicano, una relazione sui rapporti tra mafia e politica, audì alcuni collaboratori di giustizia, concentrò l'attenzione sulle infiltrazioni mafiose nelle aree non tradizionali, sul rapporto tra economia e criminalità e sottolineò la necessità di affiancare, contemporaneamente, all'azione repressiva nella lotta contro la mafia (antimafia dei delitti), un'azione diretta a costruire condizioni di efficienza della pubblica amministrazione, in grado di assicurare i servizi essenziali ai cittadini e di riallacciare un rapporto di fiducia con lo Stato (antimafia dei diritti).
La quinta Commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Tiziana Parenti, fu istituita con legge 30 giugno 1994, n. 430. Nel corso della XII legislatura, la Commissione redasse quattro relazioni e sei documenti aventi per oggetto i temi dell'usura, lo stato e le prospettive dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, la situazione degli uffici giudiziari, i collaboratori di giustizia, il caso "Cordopatri", le misure di prevenzione patrimoniali, la situazione della criminalità in Puglia. I commissari effettuarono altresì delle missioni in alcuni comuni siciliani ed in Liguria delle quali, successivamente, redassero specifiche relazioni.
L'attuale Commissione parlamentare antimafia, presieduta dal senatore Ottaviano Del Turco, è stata istituita con legge 1° ottobre 1996, n. 509. I compiti fissati dalla norma, pressoché analoghi a quelli stabiliti per le ultime tre Commissioni, sono i seguenti:
· verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché gli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;
· accertare la congruità della normativa vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
· accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;
· riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
L'articolo 82 della Costituzione stabilisce che "Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
Le inchieste parlamentari possono essere disposte soltanto su "materie di pubblico interesse"; l'oggetto dell'inchiesta è delimitato dall'atto istitutivo, senza la possibilità di interpretazioni estensive. L'ordinamento italiano prevede che le inchieste parlamentari possano essere istituite mediante legge ovvero atto bicamerale non legislativo ovvero con atto monocamerale (artt. 140-141 Regolamento Camera; artt. 162-163 Regolamento Senato).
Il rinvio ai poteri dell'autorità giudiziaria, a cui fa riferimento la norma costituzionale, riguarda i cosiddetti poteri istruttori, ossia quelli conoscitivi e acquisitivi. Lo scopo dell'inchiesta parlamentare è di natura politica e consiste nello svolgere un accertamento finalizzato alla comprensione (e all'eliminazione) delle cause del fenomeno oggetto dell'inchiesta e alla individuazione di specifiche responsabilità politiche. Il compito di valutare le responsabilità penali ed, eventualmente, di sanzionarle, in base alle norme contenute nei codici, è assegnato dall'ordinamento all'autorità giudiziaria. Va inoltre precisato che le Camere non sono vincolate dai risultati delle inchieste; esse possono valutarli in modo diverso da quello con il quale li abbiano valutati le stesse Commissioni, e possono decidere di non deliberare.
I componenti di una Commissione parlamentare di inchiesta, il cui numero è stabilito dall'atto istitutivo, sono parlamentari in carica nominati dal Presidente dell'Assemblea, su designazione dei Gruppi. In questa fase si tiene conto della consistenza dei Gruppi parlamentari presenti in ciascuna Camera (principio di proporzionalità e di rappresentatività). Ai lavori della Commissione, se previsto dall'atto istitutivo, possono partecipare anche persone estranee al Parlamento, in qualità di esperti con funzioni meramente consultive.
Uno dei primi adempimenti della Commissione è quello di redigere un proprio regolamento interno che contiene le norme che disciplinano il concreto svolgersi delle proprie attività (es: audizione delle persone, poteri del presidente, regime di pubblicità degli atti e dei documenti). Viene quindi redatto un programma dei lavori e vengono formati, eventualmente, dei Gruppi di lavoro, aventi il compito di svolgere indagini e studi di carattere preparatorio. Compiti particolari possono essere assegnati anche a singoli componenti della Commissione.
La sede della Commissione è posta nei palazzi appartenenti alla Camera che l'ha istituita, se si tratta di una Commissione monocamerale; alternativamente scelta fra le due Camere se si tratta di una Commissione bicamerale.
La Commissione ha l'onere di far conoscere agli altri membri del Parlamento e all'opinione pubblica i momenti salienti dell'inchiesta mentre essa è ancora in corso. Ordinariamente, per ciascuna seduta della Commissione viene redatto un resoconto sommario (atto parlamentare che riporta sinteticamente lo svolgimento della seduta) ed un resoconto stenografico (atto parlamentare che riporta gli interventi dei relatori durante una seduta); va ricordata, inoltre, l'esistenza della ripresa televisiva a circuito chiuso, per permettere alla stampa di seguire lo svolgimento delle sedute in locali separati, limitatamente alle riunioni pubbliche.
La Corte Costituzionale (sentenza N. 231 del 22 ottobre 1975), ha affermato che il segreto che le Commissioni di inchiesta hanno il potere di imporre ai propri lavori e ai risultati delle indagini eseguite debba definirsi funzionale, in quanto stabilito in funzione dei fini istituzionalmente propri dell'organo parlamentare. Spetta alle Commissioni stesse stabilire la necessità ed i limiti di tale segreto, che può essere disposto sia nei confronti di soggetti esterni al Parlamento (l'autorità giudiziaria in particolare), sia nei confronti delle altre articolazioni interne delle Camere e, quindi, anche verso altre Commissioni di inchiesta, salvo che la legge istitutiva non disponga altrimenti.
Una volta conclusa l'inchiesta, la Commissione provvede a redigere una relazione finale nella quale viene delineata la ricostruzione complessiva del fenomeno indagato, vengono evidenziate le conclusioni politiche e si suggeriscono indicazioni e proposte. Il presidente della Commissione, o un parlamentare da lui delegato, in qualità di relatore, illustra il testo della relazione medesima che, successivamente, verrà posto prima in discussione e, successivamente, in votazione. Negli stessi termini possono essere presentate delle relazioni di minoranza. Infine, una volta stabilito quali documenti rendere pubblici e quali segretare, la Commissione provvede a versare nell'archivio storico della Camera di appartenenza del Presidente, tutti gli atti che essa ha prodotto o acquisito durante i suoi lavori.
Sino alla fine degli anni settanta, il clima di coabitazione con alcuni settori dei partiti politici di governo e con uomini collusi degli apparati dello stato e del potere amministrativo locale, ha profondamente e negativamente influito sulla repressione della criminalità mafiosa, sia sul terreno legislativo sia su quello di polizia e giudiziario.
In primo luogo, il clima di coabitazione ha fatto sì che l'azione degli apparati repressivi procedesse a fisarmonica. Lo stato non colpiva Cosa Nostra in quanto associazione criminale, ma solo quando realizzava omicidi o stragi particolarmente gravi: dal canto suo Cosa Nostra colpiva i rappresentanti dello stato solo quando non stavano alle "regole del gioco", cioè dimostravano eccessivo zelo nell'azione repressiva. Nel primo trentennio della Italia repubblicana, i rapporto tra mafia e stato possono essere letti come relazioni tra due distinte sovranità: nessuna delle due aggrediva l'altra finché ciascuna rimaneva entro i confini non scritti del clima di coabitazione.
Con particolare riferimento all'azione giudiziaria, questo clima e' emblematicamente rappresentato dalle pressoché costanti assoluzioni per insufficienza di prove sia dal delitto di associazione per delinquere, sia dai singoli reati commessi da esponenti di cosa Nostra: la magistratura per amore del quieto vivere, per timore, o peggio, per collusioni con il potere mafioso - non approfondiva le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, ma si limitava a svolgere un ruolo passivo e notarile di ricezione dei rapporti di polizia, rendendo così certa in dibattimento l'assoluzione per insufficienza di prove.
Tali deludenti esiti trovavano peraltro parziale giustificazione in colpevoli inerzie legislative, posto che il clima di omertà di cui la mafia e' sempre riuscita a circondarsi rendeva pressoché impossibile l'applicazione del delitto di associazione per delinquere, per il quale era necessario provare struttura e organizzazione delle cosche mafiose. Solo in alcuni momenti - quale reazioni ad aggressioni mafiose particolarmente feroci e sanguinose - la risposta legislativa e giudiziaria e' stata più incisiva. Esempio emblematico della reazione a "fisarmonica"e' stata l'istituzione dopo la strage di Ciaculli del 1963 (in cui persero la vita sette carabinieri, a seguito dell'esplosione di un'autobomba), della prima commissione nazionale antimafia, a cui ha fatto seguito la l.31 maggio 1965 n. 575, che ha esteso le misure di prevenzione agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Peraltro, da un lato le iniziali incisive indagini giudiziarie sulla strage di Ciaculli sono rimaste svuotate dalla mite sentenza emessa nel 1968 dalla corte di assise di Catanzaro; dall'altro, la legge del 1965, lungi dallo stroncare l'organizzazione di Cosa Nostra, ha avuto il risultato di diffondere il metodo mafioso anche nelle zone del nord, ove venivano abitualmente inviati a soggiorno obbligato i sospetti mafiosi.
Il carattere a fisarmonica ha continuato a connotare l'azione legislativa e giudiziaria anche nel trentennio successivo, in un contesto in cui le feroci aggressioni della mafia e le risposte si sono succedute a ritmi sempre più ravvicinati. All'assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa ha fatto seguito dopo soli dieci giorni l'approvazione della l. 13 settembre 1982 n. 646, con la quale e' stato tra l'altro introdotto lo specifico reato di associazione di tipo mafioso (il dibattito su tale legge chiamata anche La Torre dal nome del deputato del PCI che l'aveva presentata in Parlamento, si era trascinato stancamente per più di due anni); all'assassinio del giudice Armando Saetta ha fatto seguito meno di due mesi dopo la l. 15 novembre 1988 n. 486 che ha istituito l'Alto Commissariato per la lotta alla mafia; le stragi di Capaci (23 maggio 1992) e di via Mariano D'Amelio (19 luglio 1992), in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e la moglie, il giudice Paolo Borsellino e le loro scorte, hanno ispirato il d.l. 8 giugno 1992 n. 306. conv. L. 7 agosto 1992 n.356. contenete nuove misure straordinarie contro le cosche mafiose. Sul terreno giudiziario, dopo l'assassinio nel 1983 del consigliere istruttore Rocco Chinnici, ha avuto inizio l'eccezionale stagione del pool antimafia del tribunale di Palermo, guidato dai giudici istruttori Caponnetto, Falcone e Borsellino, cui si e' dovuto il rinvio a giudizio di oltre mille imputati mafiosi nei vari tronconi del c.d. maxiprocesso di Palermo. Nel giro di pochi anni - a partire dal 1988 - il pool antimafia e' stato però smantellato, i giudici che ne facevano parte sono stati distribuiti in altre sedi giudiziarie, allo stesso Falcone e' stato preferito un altro giudice nell'incarico di consigliere istruttore presso il tribunale di Palermo.
Poiché tutto lascia prevedere che, a differenza del terrorismo, la mafia sia un fenomeno destinato a connotare per lungo periodo la società italiana, si pone il problema di riuscire ad isolare la legislazione antimafia in una sorta di binario parallelo, presentando l'ordinaria amministrazione della giustizia dei caratteri di emergenza che connotano alcuni degli interventi legislativi in funzione antimafia emanati a partire dal 1990.
E' un organo istituito nella procura della repubblica presso il tribunale dei capoluoghi di distretto di corte d'appello, per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata.
Il procuratore della repubblica distrettuale designa i magistrati che devono fare parte della direzione per un periodo non inferiore a due anni, tenendo conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali: la composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al consiglio superiore della magistratura. Il procuratore distrettuale o un suo delegato e' preposto alla attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria. Salvo casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero. Dopo la prima costituzione delle direzioni distrettuali antimafia, la designazione dei magistrati per i singoli procedimenti avviene sentito il procuratore nazionale antimafia, che deve essere sempre preventivamente informato dal procuratore distrettuale delle "eventuali variazioni della composizione della direzione" e che provvede al coordinamento fra le procure distrettuali.
E' un organo istituito nell'ambito della procura generale presso la corte di cassazione. Alla direzione e' preposto il procuratore nazionale antimafia e sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di magistrato di corte d'appello, nominati, sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata, dal consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale, che designa uno o più sostituti procuratore ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto: per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
La sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa direzione nazionale e' esercitata dal procuratore generale presso la corte di cassazione, che, nella relazione generale sulla amministrazione della giustizia, comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.
E' un organo istituito con il d.l. 29 ottobre 91 n. 345 con. con modificazioni dalla l. 30 dicembre 1991 n. 410, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili alla associazione medesima.
La DIA opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico: a loro volta, tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della DIA su tutti gli elementi informativi e investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti. La responsabilità generale delle attività svolte dalla DIA, inizialmente affidata all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, e' attribuita al ministro dell'interno.
Alla DIA, che si avvale di personale dei ruoli della polizia di stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, e' preposto un direttore tecnico operativo scelto tra funzionari appartenenti ai ruoli della polizia di stato con qualifica non inferiore al dirigente superiore e ufficiali di grado non inferiore a generale di brigata dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, che abbiano maturato specifica esperienza nel settore della lotta alla criminalità organizzata. Il personale della DIA, dei servizi centrali ed interprovinciali, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della DIA e dei servizi, hanno la facoltà di visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari e di essere autorizzati ad avere colloqui personali con detenuti e internati al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.
Un disegno di legge che riforma il trattamento dei collaboratori di giustizia, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e ha intrapreso l'iter per essere discusso in parlamento. I 21 articoli del d.l. contengono novità sostanziali rispetto alla legge n. 82 che dal 1991 a tutt'oggi tratta il tema della collaborazione di giustizia sia dal punto di vista sanzionatorio che da quello dei benefici.
La normativa verrà applicata alle collaborazioni di eccezionale importanza nell'ambito della criminalità organizzata. Chi vuole collaborare dovrà entro i primi sei mesi dall'inizio delle dichiarazioni anticipare tutti i fatti più importanti di cui è a conoscenza. Dovrà indicare i beni derivanti da attività illecite e dal riutilizzo dei proventi e cedere all'erario tutto il suo patrimonio senza attendere la confisca od il sequestro. Tali beni verranno destinati dallo stato sia ad un fondo di solidarietà per la parte offesa che per alimentare il servizio di protezione. Non ci sarà libertà immediata per il collaboratore che dovrà aver scontato almeno un quarto della pena o dieci anni nei casi di ergastolo. Solo allora potrà usufruire della libertà condizionale o degli arresti domiciliari. In quell'ambito il dichiarante dovrà restare in carcere, sarà sottoposto ad una vigilanza particolare e non potrà avere colloqui investigativi. Inoltre il programma di protezione, anch'esso modificato nel disegno di legge, prevede diverse misure di tutela che verranno in ogni caso applicate nei confronti di dichiaranti ritenuti indispensabili o a chi darà un importante contributo investigativo. In tali casi verrà concessa la protezione e l'assistenza economica anche nei confronti dei conviventi stabili dei collaboratori. Tutte le misure ed i programmi di protezione saranno regolati dalla commissione centrale -già esistente, ma che sarà modificata nei suoi componenti- che sarà composta da persone diverse di quelle che svolgono attività investigativa, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed il Procuratore della Repubblica. I programmi e le misure di protezione verranno verificate e revisionate in un arco di tempo che va dai sei mesi ai cinque anni e potranno essere revocate sulla base di successivi avvenimenti ossia in relazione al permanere di uno stato di pericolo e sulla base degli impegni presi dal collaboratore, il quale dovrà in ogni caso per ottenere i benefici, sottoporsi al contraddittorio in sede processuale. Gli effetti delle prime leggi sui pentiti prima e sui collaboratori di giustizia poi, hanno conosciuto nel passato momenti di successo investigativo ma anche di forte drammaticità. Grazie alle dichiarazioni dei pentiti quali Buscetta e Contorno è stato possibile ricostruire nei suoi dettagli il fenomeno di Cosa Nostra, e soprattutto proseguire le indagini, ma allo stesso tempo tante sono state le vittime lasciate sul campo a causa dell'assenza di programmi di protezione nei confronti dei parenti dei collaboratori. Nel 1991 la legge n. 82 stabilisce misure di protezione ed assistenza per tutti colori che possono essere esposti a pericolo di vita. Nel 1992 la legge 356 stabilisce nuovi benefici per i dichiaranti e al contempo aumentano le restrizioni carcerarie attraverso il 41 bis per i boss irriducibili. Nel '94 con un decreto ministeriale, viene riscritto il regolamento per il programma di protezione prevedendo criteri più severi. I collaboratori intanto raddoppiano: nel settembre del 94 sono 886 rispetto ai 349 dell'aprile del 1993, i nuclei familiari sottoposti a protezione e destinatari di erogazioni circa 1000.