Il sistema tributario italiano è certamente uno dei più complessi e comprende diverse decine di prelievi, la cui natura giuridica non consente una chiara distinzione tra imposte e tasse. La riforma del sistema tributario del 1974 si è basata su due principali prelievi: l'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che fornisce circa un terzo del gettito totale, e l'IVA (Imposta sul valore aggiunto), che fornisce circa il 22% del gettito. L'IRPEF è un esempio di imposta diretta, mentre l'IVA è un'imposta indiretta che si applica sul valore aggiunto e viene pagata dai consumatori finali del bene. Ulteriori prelievi sono l'IRPEG (Imposta sul reddito delle persone giuridiche), le imposte di bollo e le tasse sulle concessioni governative.
Tutti questi prelievi sono stabiliti e applicati dallo stato, che ne utilizza il gettito; vi sono poi vari altri tributi detti locali, ossia applicati dallo stato in collaborazione con gli enti locali o per i quali gli enti locali partecipano al gettito: tra essi l'ICI (Imposta comunale sugli immobili) e l'IRAP (Imposta regionale sulle attività professionali). Sebbene il sistema tributario italiano sia stato oggetto di diverse riforme, esso conserva, secondo gli osservatori, molti aspetti criticabili tra cui si rilevano i seguenti: 1) il meccanismo della dichiarazione volontaria dei redditi soggetti a IRPEF ha favorito l'evasione fiscale; 2) la complessità dell'IRPEG ha aumentato le possibilità di elusione di quest'imposta; 3) la pressione tributaria è eccessiva sui redditi, specie quelli personali, e troppo lieve sulle ricchezze patrimoniali e finanziarie.
Un'imposta è un prelievo coattivo di ricchezza, effettuato da un ente pubblico dotato dalla legge di potere impositivo, per far concorrere i cittadini alle spese che gli consentono di funzionare e di perseguire obiettivi di interesse generale.
A seconda del tipo di capacità contributiva colpita, le imposte vengono distinte in imposte indirette a imposte dirette.
Le imposte indirette colpiscono i trasferimenti patrimoniali, gli atti di produzione o di scambio e i consumi di beni a servizi. Sono imposte indirette: l'IVA (imposta sul valore aggiunto), l'imposta di bollo, l'imposta di registro, le imposte di fabbricazione (accise) a così via.
Le imposte dirette colpiscono le manifestazioni evidenti a immediate della capacità contributiva, individuata generalmente nel reddito conseguito o nel patrimonio posseduto.
Le imposte dirette si distinguono, a loro volta, a seconda dell'oggetto che viene colpito a del soggetto a cui fanno capo.
A seconda dell'oggetto che viene colpito abbiamo:
o l'imposta regionale sulle attività produttive;
o le imposte sul reddito.
L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è un'imposta proporzionale il cui ambito applicativo è costituito dall'esercizio di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Sono soggetti passivi d'imposta gli imprenditori individuali, le società, gli esercenti arti a professioni a gli enti pubblici a privati che esercitano attività commerciali. Pur essendo formalmente un'imposta diretta, l'IRAP non è un'imposta sul reddito, ma ha per presupposto oggettivo la produzione. Infatti colpisce il valore della produzione netta determinato per competenza, prima che lo stesso venga ripartito tra coloro che partecipano alla distribuzione, ossia tra i lavoratori dipendenti, i finanziatori esterni, l'imprenditore o i soci a l'amministrazione fiscale.
L'IRAP ha un'aliquota del 4,25%, con facoltà per le regioni di variarla per non oltre un punto percentuale.
Il valore della produzione netta assoggettato a tassazione è quello prodotto nel territorio della regione (è escluso il valore aggiunto prodotto all'estero). Se un'impresa è ubicata in più regioni occorre ripartire l'imposta in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i compensi per i collaboratori coordinati a continuativi operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione.
A seconda del soggetto a cui fanno capo, l'ordinamento tributario prevede le seguenti imposte sul reddito:
o l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF): è un'imposta progressiva ad aliquote crescenti per scaglioni. Grava sul reddito imponibile complessivo delle persone fisiche (somma dei redditi fondiari, di impresa, di capitale. di nomo, di lavoro dipendente a diversi);
o l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG): è un imposta proporzionale che grava sul reddito imponibile complessivo delle società di capitali).
Il reddito d'impresa è regolamentato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che all'art. 51 stabilisce: "Sono redditi di impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende esercizio per professione abituale, anche se non in via esclusiva, delle attività elencate nell'art. 2195 del codice civile".
Le attività commerciali elencate nell'art. 2195 del codice civile riguardano:
o attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi:
o attività di intermediazione nella circolazione dei beni;
o attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
o attività bancaria o assicurativa;
o attività ausiliarie alle precedenti, come per esempio l'attività svolta dal mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza
I redditi provenienti da qualsiasi fonte, prodotti dalle società a dagli enti che esercitano attività commerciali, sono sempre fiscalmente considerati redditi d'impresa.
Poiché questi soggetti sono obbligati alla redazione del bilancio, nel quale è sintetizzato il risultato complessivo della gestione economica, la normativa fiscale prevede che il loro reddito imponibile sia determinato unitariamente, secondo le disposizioni fiscali contenute nel TUIR.
Il reddito d'impresa da assoggettare a tassazione viene determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri fiscali stabiliti dal TUIR.
La base di partenza per il calcolo del reddito d'impresa è quindi formalmente costituita dal reddito che risulta dal Conto economico redatto secondo i criteri civilistici (reddito di bilancio). Detto reddito, attraverso variazioni in aumento o in diminuzione, viene trasformato in reddito fiscale.
Va tuttavia ricordato che, nelle società di capitali, poiché le imposte sul reddito costituiscono un costo di competenza dell'esercizio in cui l'utile è prodotto, dette imposte vengono rilevate in sede di scritture di assestamento. Ciò avviene redigendo extracontabilmente un apposito prospetto, nel quale gli elementi reddituali sono rettificati in base alle variazioni previste dalle norme fiscali, in modo da determinare correttamente il reddito fiscale già prima della redazione del bilancio.
La stessa procedura viene applicata in tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, per il calcolo dell'IRAP.
L'IRAP, come più volte ribadito, non è un'imposta sul reddito; tuttavia la sua determinazione, come meglio vedremo in seguito, richiede che gli elementi che formano la sua base imponibile vengano valutati con gli stessi criteri prescritti dalla disciplina sul reddito fiscale.
Il reddito fiscale è il risultato economico dell'impresa che viene riferito all'esercizio in base alle disposizioni delle norme tributarie.
Il reddito di bilancio costituisce la base di partenza per pervenire al reddito fiscale:
Reddito fiscale = Reddito di Bilancio + Variazioni in aumento - Variazioni in diminuzione
Le variazioni in aumento o in diminuzione da apportare al reddito di bilancio hanno origine dalla diversa concezione di reddito presente nella legislazione civilistica a in quella fiscale.
Le norme di valutazione contenute nel codice civile sono ispirate dal principio della prudenza e, allo scopo di impedire annacquamenti del patrimonio, assumono generalmente il criterio del costo quale limite massimo per le valutazioni.
Il legislatore civilistico lascia una certa elasticità nelle stime dei costi da far gravare sul reddito (per esempio le quote di ammortamento, le manutenzioni in economia ecc.) in quanto imprese appartenenti a settori differenti (o la stessa impresa nel tempo) possono trovarsi a operare in condizioni diverse, da valutare esercizio per esercizio.
Al contrario, la normativa fiscale, con l'obiettivo di determinare un reddito da assoggettare a imposizione in maniera uniforme, certa a oggettivamente verificabile in tutte le situazioni aziendali, basa le valutazioni di bilancio su regole univoche da applicare alle imprese indipendentemente dal settore in cui operano a dalle situazioni contingenti.
Le norme generali sui componenti del reddito d'impresa sono contenute nell'art. 75 del TUIR da cui derivano i seguenti principi generali:
1) l'inerenza dei costi alla produzione del reddito: i costi iscritti nel Conto economico debbono essere strettamente connessi con l'attività aziendale dalla quale si realizzano i ricavi e sulla quale si pagano le imposte;
2) la competenza fiscale rispetto all'esercizio considerato: i costi e i ricavi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni (ricavi di vendita) si considerano conseguiti, e i costi di acquisizione dei fattori produttivi si considerano sostenuti, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili a della stipulazione del contratto per i beni immobili;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, a le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero alla data di maturazione dei corrispettivi.
Competenza fiscale a competenza economica, concettualmente assimilabili, a volte non coincidono: per esempio i compensi agli amministratori hanno competenza economica nell'esercizio in cui sono maturati a competenza fiscale nell'esercizio in cui sono pagati;
3) la certezza nell'esistenza giuridica, oggettivamente determinabile, del loro ammontare: i costi iscritti nel Conto economico devono essere documentati, salvo le eccezioni tassativamente previste dalle norme fiscali;
4)l'iscrizione in bilancio: sono ammessi in deduzione, salvo alcune eccezioni, solo i costi che risultano iscritti nel Conto economico dell'esercizio; tuttavia sono riconosciuti dal fisco, quando diventano certi a definitivi, i costi a gli oneri imputati al Conto economico di un esercizio precedente, se a nella misura in cui non erano stati ammessi in deduzione in precedenza;
5) l'imputabilità specifica: i costi a gli oneri sono deducibili se a in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa: in presenza di redditi esenti da imposte, i costi non suscettibili di imputazione specifica, quali le spese generali, si deducono solo parzialmente, secondo regole complesse che qui tralasciamo.
Le variazioni da apportare al reddito di bilancio per trasformarlo in reddito fiscale, vengono calcolate confrontando, per ciascun elemento reddituale, la valutazione effettuata in base alle disposizioni del codice civile con la valutazione derivante l'applicazione della disciplina tributaria sulla determinazione del reddito d'impresa. Un costo si dice deducibile quando le norme tributarie lo ammettono nel calcolo reddito fiscale.
L'imposta sul reddito (IRPEF o IRPEG) non è deducibile in quanto fiscalmente considerata costo. Infatti la normativa tributaria vede il pagamento delle imposte reddito come una distribuzione di utili allo Stato, considerato come "socio" dell'impresa. Pertanto l'ammontare delle imposte sul reddito dà luogo a una variazioni in aumento e costituisce un componente positivo del reddito fiscale.